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lunedì 13 febbraio 2012

CASS., SEZ. LAV., SENT. N. 15981 DEL 08.07.2009 - ASSUNZIONE A TERMINE - IPOTESI SPECIFICHE DI COLLEGAMENTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con M.M.C.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso;

3. come si evince dalla sentenza impugnata M.M.C. è stata assunta con contratto a termine con decorrenza 17 febbraio 1998; tale contratto è stato stipulato a norma dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione dei progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

4. la Corte di merito ha ritenuto l'illegittimità del termine apposto al contratto sopra indicato sul presupposto che, anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23, dovesse essere fornita la prova dell'esistenza di un nesso causale tra le mansioni affidate e le cause giustificatrici indicate; rilevato che nel caso di specie la società Poste Italiane non aveva fornito la suddetta prova, ha concluso per l'illegittimità del termine benchè ricadente in un periodo precedente la data del 30 aprile 1998;

la suddetta impostazione è stata censurata dalla società ricorrente la quale deduce, in particolare, che l'interpretazione data dalla Corte di merito si basa, in sostanza, su una erronea interpretazione della L. n. 56 del 1987, art. 23;

5. la censura è fondata;

secondo il costante insegnamento di questa Corte di cassazione (cfr., in particolare, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall'accordo integrativo 25 settembre 1997, l'attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell'assunzione a termine;

la Corte di merito ha deciso in palese violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l'assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l'individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte Suprema e ribadito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite 2 marzo 2006 n. 4588;

6. il ricorso deve essere in definitiva accolto e pertanto la sentenza deve essere cassata; poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda della ricorrente in primo grado;

8. trattandosi di controversia concernente una problematica sulla quale questa S.C. ha espresso un orientamento assolutamente consolidato, si ritiene conforme a giustizia compensare fra le parti le spese dei giudizi di merito e, in applicazione del criterio della soccombenza, condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa fra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 10,00, oltre Euro 2.000,00, per onorari e oltre IVA e CPA, spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2009