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giovedì 16 febbraio 2012

CASS., SEZ. LAV., MASSIMA SENT. N. 5943 DEL 23.04.2002 - VALUTAZIONE DANNO PATRIMONIALE AI FINI DEL LICENZIAMENTO

Al fine di stabilire se sussista o meno giusta causa di licenziamento e se è stata rispettata la regola della proporzionalità della sanzione occorre - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - accertare in concreto se la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata nel suo contenuto oggettivo e nella sua portata soggettiva risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ha nel lavoratore e tale, quindi, da esigere la sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva, senza che in tal caso possa rilevare l'assenza o la modesta entità di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro.