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giovedì 23 febbraio 2012

CASS., SEZ. LAV., MASSIMA SENT. N. 4129 DEL 22.03.2002 - DOVERI DEL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE INFORTUNI

L'art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire.