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giovedì 16 febbraio 2012

CASS. MASSIMA SENT. N. 2626 DEL 09.03.1998 - POTERE DISCIPLINARE E VITA PRIVATA

Anche se il comportamento tenuto dal lavoratore nella vita privata, di regola, non ha riflessi sull'elemento fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, tuttavia può essere ritenuto giusta causa per la soluzione di tale rapporto qualora sia disdicevole per gravità e natura. Il lavoratore responsabile di una condotta altamente scorretta potrebbe, infatti, non essere ritenuto più professionalmente idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnategli e il datore di lavoro, se i fatti all'origine di tale sfiducia costituiscono reato e sono tanto gravi da determinare una situazione che renda impossibile il sussistere del rapporto di dipendenza, può procedere al licenziamento in tronco per giusta causa senza attendere l'emissione di una definitiva sentenza di condanna, dal momento che il principio della non colpevolezza sino all'emissione di questa non si applica ai rapporti di natura privatistica.