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martedì 14 febbraio 2012

Art. 1185 c.c. - Pendenza del termine

Il creditore non può [c.c. 506] esigere la prestazione prima della scadenza [c.c. 1206], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [c.c. 1184, 1219].

Tuttavia il debitore non può ripetere [c.c. 2034] ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine [c.c. 2033]. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato [c.c. 2041, 2042].