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venerdì 20 gennaio 2012

REGOLAMENTO GIURISDIZIONE - ANNULLAMENTO PUNTEGGI GRADUATORIA. SENTENZA CASSAZIONE SEZ. UNITE N. 14290 DEL20.06.2007

Svolgimento del processo

Con il ricorso proposto in data 4 ottobre 2005 e denominato "per regolamento di giurisdizione", C.G. domanda alla Corte di cassazione la risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

Riferisce che, sul ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti di rettifica dei punteggi attribuitigli ai fini della graduatoria del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), avevano declinato la giurisdizione sia il Tribunale amministrativo regionale della Campania - Sez. 5^ - (sentenza n. 7708 del 19.6.2003, resa sul ricorso n. 5000/2003), sia il Tribunale ordinario di Napoli (sentenza n. 17007 del 28.6.2005).

Non è stata svolta attività di resistenza dall'amministrazione intimata (attualmente, Ministero dell'istruzione, ai sensi del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 1 e 7, conv. in L. n. 233 del 2006).

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Sussistono le condizioni per la risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione.

Il giudice amministrativo e il giudice ordinario hanno entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia (identità di parti, causa petendi e petitum), affermando ciascuno la giurisdizione dell'altro con provvedimenti adottati in forma di sentenza, cosicchè si configura conflitto reale, negativo, di giurisdizione, conflitto che, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, può essere denunciato alle Sezioni unite della Corte in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o no passata in giudicato (vedi Cass. S.u. 26 luglio 2002, n. 11102; 3 febbraio 2004, n. 1904).

Il conflitto negativo va risolto con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria sulla controversia, siccome non si configura materia di giurisdizione amministrativa di legittimità.

La controversia, azionata in sede di giurisdizione amministrativa e di giurisdizione ordinaria da dipendente inserito negli elenchi provinciali del personale ATA della scuola ai fini dell'assunzione al lavoro, trova il suo quadro normativo di riferimento nelle norme contenute nel D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti e relative graduatorie provinciali (art 553, comma 7).

Il ricorrente contesta la conformità a legge dei provvedimenti comportanti la modifica della sua posizione nelle graduatorie provinciali del personale ATA. Il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994 contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi.

La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perchè l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c..

Il principio sopra precisato è già stato enunciato dalle Sezioni unite (vedi Cass. S.u. 1203/2000, 11404/2003), anche con specifico riferimento alle graduatorie permanenti del personale ATA della scuola, chiarendo che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'utilizzazione della graduatoria (Cass. Su.

1989/2004). In particolare, con la decisione 11563/2007 si è affermata la giurisdizione sulla controversia concernente la pretesa all'assunzione di personale ATA in quanto implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già formata.

Le oggettive incertezze sulla materia controversia inducono alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione, anche in considerazione del fatto che l'amministrazione intimata non ha svolto attività di resistenza.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, decidendo sul ricorso proposto a norma dell'art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, dichiara la giurisdizione ordinaria sulla controversia; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite, il 22 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007