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lunedì 23 gennaio 2012

OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE. CASSAZIONE SEZ. LAVORO SENT. N. 4862/2002

Svolgimento del processo

Con ricorso in riassunzione ex art. 22 legge n. 689 del 1981 dinanzi al Pretore di Verbania - a seguito di dichiarazione della competenza di detto Pretore da parte di quello di Novara, originariamente adito - depositato l'11 marzo 1995, A. V., in proprio e quale legale rappresentante della K. Residence Soc. Coop. a r.l. di Bergamo, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 134/93 in data 21 luglio 1994 dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Novara, avente ad oggetto il pagamento, da parte della V. e della K., quale obbligata solidale, della somma di lire 1.127.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione del combinato disposto degli artt. 11, 13 e 18 nonché dell'art. 27, 2^ comma, della legge 29 aprile 1949 n. 264, sostituiti dall'art. 26, 2^ comma, legge 28 febbraio 1987 n. 56, precisamente per l'assunzione non per il tramite della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego della lavoratrice G. T..

A fondamento dell'opposizione, si deduceva che il rapporto tra la società K., appaltatrice del servizio infermieristico per gli ospiti non autosufficienti presso la Casa di Riposo di Invorio "Pie Istituzioni Invoriesi", e la predetta, infermiera professionale prestante la propria attività presso la Casa di Riposo sulla base di contratto d'opera coordinata e continuativa ex art. 2222 c.c. (così come altre due infermiere in posizione analoga, B. M. e R. R.), dovesse anche in fatto, per le concrete modalità e svolgimento, qualificarsi quale rapporto di collaborazione autonoma e non di lavoro subordinato, come invece ritenuto dagli ispettori verbalizzanti.

Ritualmente costituitosi, l'Ispettorato del Lavoro di Novara ribadiva le conclusioni degli ispettori, e quindi la natura subordinata del rapporto di lavoro, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste dalle parti, con sentenza dell'11 - 30 dicembre 1997, l'opposizione veniva rigettata.

Osservava il Pretore di Verbania che sia la volontà delle parti emergente dalla regolamentazione negoziale posta in essere per iscritto sia il concreto atteggiarsi del rapporto, inducevano a ritenere che oggetto del contratto consisteva nella messa a disposizione delle energie lavorative della T., la cui attività di infermiera si svolgeva secondo le indicazioni e prescrizioni di terapia dei medici curanti, annotate sulle cartelle dei singoli pazienti, senza alcuno spazio di autonomia decisionale nel somministrare medicine e cure.

Per la cassazione di tale decisione ricorre A. V., in proprio e quale legale rappresentante della K. Residence Soc.

Coop. a r.l., sulla base di due motivi.

Resiste la Direzione Provinciale del Lavoro di Novara (già Ispettorato Provinciale del Lavoro di Novara) con controricorso.

Motivi della decisione

Con i due proposti mezzi d'impugnazione la parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, contestando la determinazione del Pretore di Verbania circa la qualificazione del rapporto, intervenuto tra la Coop. K. e le infermiere professionali, tra cui la T., in termini di lavoro subordinato.

Pur condividendo l'impostazione teorica adottata nella sentenza impugnata ai fini qualificatori del rapporto lavorativo, nel senso che si debba avere riguardo alla sua effettiva natura, al suo male contenuto e alle modalità di espletamento delle mansioni, la decisione - ad avviso della ricorrente - sarebbe del tutto erronea alla luce del concreto atteggiarsi del rapporto intercorso tra le infermiere da una parte e la K. Residence dall'altra e dell'orientamento di questa Corte in materia, di cui il Pretore di Verbania non avrebbe tenuto conto.

La censura non può essere condivisa.

Giova premettere che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l'iniziale contratto è causa d'un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen iuris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti; ed il comportamento posteriore alla conclusione del contratto diventa elemento necessario non solo (per l'art. 1362, secondo comma, c.c.) all'interpretazione dello stesso iniziale contratto (Cass. 22 giugno 1997 n. 5520), bensì all'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente previste; e pertanto, in caso di contrasto fra iniziali dati formali e successivi dati fattuali (emergenti dallo svolgimento del rapporto), questi assumono necessariamente un rilievo prevalente; ciò, non solo nell'ambito della tutela del lavoratore subordinato (Cass. 22 giugno 1997 n. 5520) bensì (con ulteriore fondamento) ai fini della necessaria tutela del terzo (quale l'Istituto previdenziale), il quale diventi parte d'un rapporto avente causa dall'attuazione d'un contratto intervenuto fra altri soggetti che lo hanno precostituito nel proprio esclusivo interesse (e, eventualmente, anche in suo danno) (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960).

E nell'ambito di questo concreto svolgimento - come è stato ripetutamente affermato -, l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo conseguente inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. 4 marzo 1998 n. 2370, 25 luglio 1994 n. 6919). Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza d'un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (Cass. 15 maggio 1991 n. 5409, 29 marzo 1990 n. 2553).

Nel caso in esame il Pretore di Verbania ha affermato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti di G. T., pervenendo alla decisione sulla base della esatta applicazione, al caso di specie, dei sopra esposti principi e criteri generali.

Invero, il Pretore ha proceduto ad una indagine sulla volontà delle parti ai fini dell'inquadramento del rapporto, prendendo in considerazione, ed in primo luogo, non solo il nomen iuris attribuito dagli interessati al contratto e le formule astratte impiegate dagli stessi, ma anche e soprattutto il contenuto del medesimo, quale desumibile dalla specifica regolamentazione negoziale; ha poi valutato, in adesione al canone ermeneutico della ricerca della comune intenzione delle parti ex art. 1382 c.c., il concreto svolgimento del rapporto nella realtà dei fatti.

Nel procedere a tale operazione ermeneutica, è pervenuto alla conclusione che, nel caso di specie, la volontà delle parti, già, per un verso, non univocamente riconducibile allo schema del lavoro autonomo alla stregua del testo del contratto, fosse più propriamente da qualificare in termini di lavoro subordinato, ricevendo in tal senso ampia conferma alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto.

Sotto il primo profilo, infatti, il Giudice a quo ha tenuto a precisare che, al di là delle parole utilizzate nel contratto - avente formalmente ad oggetto, nella intestazione, "prestazioni d'opera coordinata e continuativa - art. 2222 c.c.", descritte quali prestazioni infermieristiche, di assistenza diretta ed indiretta agli ospiti della casa di riposo "Pie Istituzioni Invoriesi", le quali, per apposite disposizioni contrattuali, "si configurano come prestazioni di lavoro intellettuale autonomo ai sensi dell'art. 2222 c.c." (punto 6) e "non comporteranno alcun vincolo di subordinazione..." (punto 7) - l'attività sostanzialmente richiesta dalla K. alla contraente - infermiera consisteva nel fornire assistenza infermieristica presso l'Istituto, secondo le prescrizioni dettate dai medici incaricati dell'assistenza sanitaria agli ospiti della Casa, in unione ad altre due infermiere, per un certo numero di ore settimanali determinate nell'ammontare complessivo (192 ore corrispondenti a quelle del servizio garantito dalla K. alla Casa di Riposo in base a contratto di appalto) e da dividersi fra le tre infermiere per accordo tra loro. Da ciò il Pretore ha ricavato che l'oggetto della prestazione richiesta alla singola infermiera non consisteva nella realizzazione di un'opera, di un risultato della propria attività organizzativa, come propriamente richiede la figura contrattuale di cui all'art. 2222 c.c., né di un'opera a contenuto rigorosamente intellettuale, trattandosi di attività esecutiva di prescrizioni e istruzioni dei medici, pur specializzata, ma piuttosto nella "messa a disposizione" delle proprie energie lavorative, pur particolarmente qualificate e presupponenti specifiche abilitazioni e cognizioni tecniche. La stessa previsione, nella determinazione di orari e turni, circa l'"autoregolamentazione" in accordo con le colleghe per variazioni di orari e sostituzioni (punti 2 e 9), non era, di per sé, significativa nel senso auspicato dalla parte ricorrente, poiché sarebbe stata superflua "in un'ottica di piena autonomia di organizzazione, ove l'obbligazione delle infermiere si fosse voluta identificare nella garanzia di "copertura" di un certo numero di ore di assistenza".

Quanto poi al concreto svolgimento del rapporto, il Pretore ha ravvisato, sulla base della espletata istruttoria testimoniale, la natura subordinata di esso in una pluralità di circostanze, alcune delle quali da considerarsi essenziali per siffatta configurazione, come l'inserimento della lavoratrice, e delle colleghe, nell'organizzazione aziendale, in modo continuativo e sistematico, e la persistenza nel tempo della messa a disposizione del datore di lavoro della propria attività lavorativa, implicante, di per sé, la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del primo, ancorché attenuato dalla peculiarità della fattispecie; altre, aventi carattere sussidiario, quali l'assenza di qualsiasi, pur minima, organizzazione imprenditoriale, sia con riguardo al materiale necessario per l'espletamento dell'attività, fornito dalla K., sia con riguardo alla gestione contabile - amministrativa attinente alla propria attività lavorativa; l'osservanza di un orario e di turnazioni prefissate; l'assenza di rischio da parte della lavoratrice, essendo la Società l'unica responsabile di fronte alla Casa di Riposo e ai terzi; l'esistenza di un compenso mensile in base alle ore effettuate con un importo orario e non in relazione a tariffe professionali approvate con atto normativo.

Infine, nel procedere alla valutazione di tali circostanze, il Pretore ha chiarito che il vincolo di subordinazione, da intendersi come assoggettamento gerarchico del lavoratore alle direttive, alla vigilanza, al controllo ed al potere disciplinare del datore di lavoro, può manifestarsi con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse, così che di fatto tale carattere, riconosciuto come essenziale e indefettibile per la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato, può in concreto assumere forme anche molto attenuate, come quando sia abbinato ad una certa libertà di organizzazione del lavoro, imponendosi allora il ricorso agli indicatori sussidiari sopra indicati, utilizzati sostanzialmente per riconoscere la sussistenza e le caratteristiche concrete del vincolo di subordinazione. È ciò che - ad avviso del Giudice a quo - si è reso necessario nel caso in esame ove il tipo di attività svolta, pur se di carattere prettamente esecutivo - ancorché richiedente cognizioni specialistiche - è apparsa caratterizzata da un ampio margine di libertà nella organizzazione/ripartizione dei turni di lavoro da parte delle lavoratrici; sistema che ha sempre funzionato senza intoppi e senza problemi di sorta, non essendosi mai verificati episodi che potessero comportare un qualsiasi intervento della Cooperativa in funzione repressiva o disciplinare, o di mera organizzazione "ab externo".

Alcun contrasto è dunque ravvisabile nella impugnata decisione con i principi elaborati in materia da questa Corte e innanzi richiamati.

Giova tuttavia evidenziare - tenuto conto che la parte ricorrente ha denunciato, oltre che violazione di legge, anche "erronea e insufficiente motivazione" della sentenza impugnata, per avere il Pretore "sottovalutato le prove testimoniali relative alla circostanza che, al contrario, denotano l'esistenza di un rapporto di lavoro a carattere autonomo", riportando a sostegno di tale assunto ampi stralci delle dichiarazioni dei testi escussi - che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare ( cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045) - il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.

Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.

Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196).

Alla luce di tale principio, deve escludersi il lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Roma, 25 settembre 2001.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 02 APR. 2002.