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mercoledì 25 gennaio 2012

LEGITTIMAZIONE EX ART. 28 STAT. LAV. - CASS., SEZ. UN., SENT. N. 3105 DEL 17.03.1995

Svolgimento del processo

Con ricorso del 12 maggio 1992 al Pretore di Pisa, la Federazione dei lavoratori della funzione pubblica C.G.I.L., nella persona del suo segretario provinciale, chiedeva che, ai sensi dell'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, fosse accertato il carattere antisindacale del comportamento tenuto dal Ministero delle Finanze, e specificamente dell'Ufficio del catasto e dei servizi tecnici erariali della detta città, e che ne fosse ordinata la cessazione. Il comportamento antisindacale era consistito, secondo la ricorrente, nell'avere il dirigente dell'ufficio tecnico erariale disposto che le operazioni di inserimento in un calcolatore elettronico dei dati relativi a note di accatastamento e di voltura, nonché a note sospese, fossero riportate su un "giornale dei lavori". Poiché da questa scritturazione risultava il nome dell'impiegato che vi provvedeva, mentre era anonima l'operazione di inserimento nel calcolatore elettronico, la disposizione del dirigente era idonea a permettere un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, vietato dall'art. 4 legge cit. e consentito, nell'ambito del pubblico impiego, dall'art. 24 l. 29 marzo 1983 n. 93, solo a determinate condizioni, nella specie non ricorrenti. Per di più gli artt. 15 d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266 e 14 d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 rimettevano l'organizzazione dei servizi ad accordi tra dirigenti ed organizzazioni sindacali (cosiddetta "negoziazione decentrata"), onde anche la loro inosservanza integrava, ad avviso della ricorrente, un comportamento antisindacale.

Con decreto del 23 giugno 1992 il Pretore accoglieva il ricorso, e poi confermava la decisione con sentenza del successivo 14 dicembre.

Il Tribunale però, su appello del Ministero, con sentenza dell'11 giugno 1993 riformava il provvedimento di primo grado, dichiarando il difetto della giurisdizione ordinaria.

Esso infatti osservava che, a norma del settimo comma dell'art. 28 cit., modificato dall'art. 6 l. 12 giugno 1990, n. 146, qualora il denunciato comportamento antisindacale dell'amministrazione statale avesse leso situazioni soggettive individuali inerenti ai rapporti impiego ed il sindacato ricorrente avesse chiesto la rimozione del provvedimento lesivo, la controversia apparteneva alla giurisdizione amministrativa. E poiché nel caso di specie la ricorrente aveva chiesto la rimozione di un provvedimento incidente sui doveri di diligenza dei singoli impiegati, era necessario negare la propria giurisdizione.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la suddetta Federazione, nella persona del segretario generale per la Toscana.

Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. La ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Prima di esaminare il contenuto del ricorso per cassazione è necessario considerare l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero resistente, il quale nota che esso è stato proposto da soggetto diverso da quello che ha preso parte al giudizio di merito. Infatti, mentre l'atto introduttivo del giudizio fu proposto dall'organismo provinciale della Federazione C.G.I.L., il ricorso per cassazione viene proposto dall'organismo regionale, neppure legittimato alla causa per espresso disposto dell'art. 28 della L. 20 maggio 1970 n. 300.

L'eccezione è fondata.

Il citato art. 28 stabilisce nel primo comma: "Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale ..., su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato... ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti".

Nel caso di specie il ricorso al pretore è stato proposto dalla Federazione suddetta "in persona del suo segretario provinciale Silvio Ocone", come si legge nell'epigrafe, vale a dire dall'organismo locale (provinciale) dell'associazione sindacale nazionale. Il ricorso per cassazione, per contro, è presentato dalla stessa Federazione, ma nella persona di Carlo Lucchesi, "segretario generale del F.P./C.G.I.L. Toscana", come risulta dalla delega rilasciata ai difensori nel margine dell'atto, vale a dire dall'organismo regionale.

La questione sottoposta a questa Corte, pertanto, è se l'organismo locale dell'associazione sindacale, unico legittimato a presentare il ricorso al pretore ex art. 28 cit., conservi la legittimazione esclusiva a stare in giudizio nelle successive fasi processuali o se per queste possano ritenersi legittimate anche altre associazioni locali, collegate con la medesima associazione nazionale.

La giurisprudenza di questa Corte si esprime nel primo senso.

Con sentenza 29 marzo 1979 n. 1826 la Sezione lavoro, dopo aver constatato che la riportata disposizione dell'art. 28 attribuisce la legittimazione ad agire alle articolazioni più periferiche della struttura sindacale nazionale, di norma i sindacati provinciali di categoria, afferma che questi sono dotati di "una soggettività distinta", in quanto "autonomi titolari di interessi collettivi", perché operanti in sede locale ossia a più vicino contatto con le reali condizioni esistenti nei singoli luoghi di lavoro e perciò con i termini di riferimento delle garanzie apprestate dallo statuto dei lavoratori (la legge n. 300 del 1970).

La stessa sentenza nega che a quella dei sindacati locali possa affiancarsi la legittimazione di altri organismi della medesima associazione, a ciò ostando il divieto di sostituzione processuale disposto nell'art. 81 del codice di rito.

Le medesime affermazioni si trovano nella sentenza 6 marzo 1987 n. 2392, la quale osserva anch'essa che l'attribuzione della legittimazione esclusiva agli organismi periferici serve a mantenere "l'azione dei maggiori sindacati aderente alle concrete esigenze delle situazioni locali".

Questa giurisprudenza aderisce così alla tesi dottrinale secondo cui, per quanto concerne l'attività di perseguimento dello scopo associativo, ossia di soddisfazione dell'interesse collettivo, se non per quanto attiene al patrimonio, il sindacato dei lavoratori si organizza non già in una sola associazione non riconosciuta, in ambito nazionale, bensì in una pluralità di associazioni in ambiti territoriali diversi e concentrici, con appartenenza contemporanea ed automatica del singolo a ciascuna.

Soggetti diversi, dunque, e non organi diversi del medesimo soggetto collettivo.

Poiché da tale consolidata giurisprudenza non conviene ora discostarsi, è evidente che, dovendo ravvisarsi nel sindacato provinciale ed in quello regionale due differenti centri d'imputazione di effetti giuridici, e non ricorrendo alcuna ipotesi, legislativamente formulata, di sostituzione o di successione nel processo ovvero nel diritto controverso, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile siccome proposto da persona non legittimata.

Nè a diverso avviso possono indurre le argomentazioni contenute nella memoria presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 378 c.p.c. o i documenti prodotti ai sensi del precedente art. 372. Nella stessa memoria si legge che la Federazione del comprensorio di Pisa, ossia provinciale, è "struttura associativa distinta", benché federata con l'associazione regionale e con quella nazionale. Soggetto diverso, ancora una volta, e non organo diverso del medesimo soggetto. È vero, poi, che l'art. 22 dello statuto della Federazione nazionale prevede la costituzione delle varie federazioni regionali e, nel terzo comma, attribuisce la rappresentanza in giudizio al segretario generale, mentre l'art. 23, organizzando le federazioni comprensoriali, ossia provinciali, nulla dice circa la rappresentanza processuale, Ma ciò non significa che queste ultime stiano in giudizio solo per mezzo dei segretari generali regionali (se così fosse, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile l'atto introduttivo del presente processo).

Quanto alla affermazione, sempre della ricorrente, secondo cui, quando fu proposto il ricorso per cassazione, il segretario generale regionale sostituiva il segretario comprensoriale, ammalato, essa è smentita dalla sopra riportata dicitura a margine del ricorso stesso e non è provata dalla lettera intestata alla Federazione di Pisa e prodotta prima dell'udienza; lettera priva di certezza sia quanto alla data sia quanto alla provenienza.

È appena il caso di aggiungere che in questa lettera non potrebbe neppure ravvisarsi una ratifica, da parte della Federazione comprensoriale, del ricorso per cassazione proposto dalla Federazione regionale, non legittimata: infatti chi agisce in giudizio per far valere un diritto non proprio, prospettandosene come titolare (così risulta letteralmente dal ricorso), non può giovarsi di una ratifica rilasciata dal titolare vero, in quanto una ratifica è concepibile solo nel caso di chi agisca in nome e per conto altrui senza averne i poteri (Cass. 30 ottobre 1986 n. 6376).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Lit. 40.000, oltre a Lit. due milioni per onorario.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 MARZO 1995.