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martedì 31 gennaio 2012

INTERPOSIZIONE E FACCHINAGGIO - CASS., SEZ. LAVORO, SENT. N. 3517 DEL 15.04.1996

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.1.1993 il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, decidendo sull'appello della L. s.p.a. e della D. s.r.l. nei confronti di OMISSIS accoglieva l'appello rigettando l'impugnativa del licenziamento intimato di fatto il 27.3.1976 proposta dai lavoratori appellati sul presupposto che la costituzione delle Cooperative di facchinaggio appaltanti il trasporto a domicilio dei colli M., I. e R., nonché la committenza tramite la D. s.r.l. e C. T. s.r.l. era stata operata al fine di creare una interposizione vietata dalla legge, art. 1 l. 1369/1960, nell'originario rapporto di lavoro tra la L. ed i lavoratori, sicché la cessazione dell'appalto tra l'ultimo committente e l'ultima cooperativa costituiva di fatto un licenziamento da parte della L..

Osservava in motivazione che il carattere meramente fittizio della D. s.r.l. non risultava dal materiale raccolto. Infatti il rilievo che la società fosse stata costituita da componenti della famiglia L. non escludeva la reale e distinta esistenza della società dalla s.p.a L., costituita al fine di spezzare la struttura verticale della società e di renderne più agevole la gestione attraverso la riduzione, del ciclo produttivo ed anche al fine di depistare richieste estorsive pervenuta alla società per azioni. Rileva che un teste aveva confermato che il capitale della nuova società era stato effettivamente versato dai soci e che era prassi nel settore affidare la distribuzione locale ad altre imprese.

Concludeva che poteva parlarsi di un collegamento tra le due società, legame che tuttavia non escludeva la distinta personalità giuridica di esse. Rilevava quindi che la prima cooperativa la M. aveva una propria sede, direzione ed amministrazione ed una reale struttura operativa, analogamente poteva dirsi della cooperativa Iris, che era dotata anche di un camion per le consegne, e che svolgeva attività anche per altri clienti. Rilevava ancora che i corrispettivi dell'appalto erano commisurati alla quantità della merce movimentata e che l'organizzazione del lavoro era fatta dal presidente della cooperativa. Concludeva che la circostanza che la Lorini avesse incoraggiato la nascita delle cooperative corrispondeva ad un suo volere legittimo di ridurre la propria struttura operativa nel contempo di volere per ragioni umanitarie favorire il lavoro dei suoi ex dipendenti. Queste ragioni, che costituivano i motivi della nascita delle cooperative, non potevano far ritenere fittizia la nascita delle medesime e concludeva per il rigetto della originaria domanda dei ricorrenti.

Propongono ricorso per cassazione i ricorrenti affidato a due motivi, resistono con controricorso le società L. e D.

Motivi della decisione

Con i due motivi del ricorso, che si esaminano congiuntamente perché connessi i ricorrenti deducono nella intestazione dei ricorsi la violazione e falsa applicazione delle leggi n. 407 del 1955 e n. 1369 del 1960 nonché il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Nella esposizione dei motivi, però, non è precisato in cosa consisterebbe la violazione o falsa applicazione delle leggi indicate ma si lamenta che il Tribunale alla stregua del materiale probatorio raccolto non abbia accertato la natura fittizia delle cooperative e della società D. s.r.l. assumendo che dalla prova risultava che le cooperative di facchinaggio e la D. erano enti fittizi e cioè promanazioni della L s.p.a. e creati al fine di costituire i rapporti di lavoro con i ricorrenti in violazione delle norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

I motivi sono infondati. È opportuno precisare che non appare chiara alla difesa dei ricorrenti la diversa natura giuridica della interposizione fittizia rispetto alla interposizione effettiva e del più ampio fenomeno del decentramento produttivo.

L'interposizione fittizia di persona nel rapporto di lavoro è una delle forme in cui si realizza la simulazione, art. 1414 c.c., in essa le parti effettive - datore di lavoro e lavoratore di un rapporto di lavoro - si accordano tra di loro e con un terzo per simulare cioè fare apparire questo come datore di lavoro. A sensi dell'art. 1414 primo comma c.c. il contratto simulato non ha effetto tra le parti. Poiché i ricorrenti non hanno mai dedotto di essersi accordati con la L. di fare apparire le varie cooperative di facchini come datori di lavoro e la D. come committente dei lavori, è palese che l'aggettivo fittizio sia usato dalla loro difesa in senso improprio e con il significato di fraudolento, in relazione ad una diversa prospettazione di interposizione vietata. Questo tipo di interposizione è invece reale, e non potrebbe essere altrimenti, perché lo scopo di essa è la effettiva sostituzione di un terzo al datore di lavoro che utilizza in definitiva le prestazioni di lavoro, in quanto solo con l'effettiva sostituzione possono realizzarsi le finalità della interposizione di riduzione del costo lavoro con correlativa compressione degli interessi dei lavoratori.

Va per contro rilevato che la libertà di iniziativa economica, principio garantito dall'art. 41 della Costituzione, consente agli imprenditori di articolare e segmentare nel modo che ritengono più opportuno il ciclo produttivo, sicché un bene materiale o un servizio possono essere prodotti sia da una unica impresa che da una serie di imprese variamente collegate. Il passaggio da singole imprese a pluralità di esse per la produzione di beni o servizi costituisce il fenomeno economico del decentramento produttivo.

Questo fenomeno se assicura migliore economicità alle imprese spesso comprime gli interessi dei lavoratori subordinati perché con il passaggio alle dipendenze di imprese più piccole ed appartenenti a diverse categorie, il trattamento normativo ed economico può essere deteriore, può venir meno la stabilità reale ed anche, per la scarsa consistenza economica dei datori di lavoro, la garanzia del regolare assolvimento delle obbligazioni retributive e assicurative. Il legislatore, tenendo conto di questi contrapposti interessi, ha ritenuto di limitare il decentramento produttivo nelle ipotesi previste dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, vietando all'art. 1 l'intermediazione nelle mere prestazioni di lavoro e sanzionandole con la sostituzione del committente all'intermediario nella posizione di datore di lavoro e con la previsione art. 3 per alcuni tipi di appalti della parità di trattamento dei lavoratori delle imprese appaltanti con quelli delle imprese committenti e la responsabilità solidale di queste ultime nei confronti dei lavoratori per i minimi inderogabili di retribuzione. La previsione di limiti è ristretta dall'art. 5, il quale per l'attività di facchinaggio alla lettera g esclude dalla normativa limitatrice dell'art. 3 le imprese di facchinaggio a talune condizioni ed inoltre fa salve le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407.

Su questa materia la Corte ha affermato: "Stante la specialità della legge n. 407 del 1955 rispetto alla legge n. 1369 del 1960 e la perdurante vigenza fatta salva dall'art. 5 lettera g) di quest'ultima normativa, appare evidente come, al necessario raffronto tra le due diverse discipline, l'attività di facchinaggio purché prestato in regime di autonomia, anche a favore di aziende di trasporto, come nella specie, sia consentito e non ricada, comunque nei divieti e nelle limitazioni di cui alla legge n. 1369 del 1960 ed invero il divieto stabilito dall'art. 1 di quest'ultima legge, di forniture di mere prestazioni di lavoro, mediante appalto subappalto o altro tipo di intermediazione, a terzi non è applicabile ai facchini liberi esercenti, anche quando essi non forniscono la loro opera direttamente, ma la forniscono per il tramite di organismi associativi quali le cooperative (di lavoro) le carovane o altre associazioni similari."

Premesso il quadro normativo di riferimento e tornando all'esame del primo motivo si appalesa infondata la censura dei ricorrenti alla sentenza impugnata per non avere ritenuto in frode alla legge n. 1369 del 1960 gli appalti tra la L. e le altre società committenti con le cooperative di lavoro, aventi ad oggetto lavori di facchinaggio, nelle quali, come confermato nello stesso ricorso, si erano associati i ricorrenti, perché questo tipo di appalto per espressa previsione dell'art. 5 lettera g dalla legge n. 1369 del 1960 non è vietato ed è, quindi, legittimo.

Consegue a questo rilievo l'irrilevanza della questione sollevata con il secondo motivo, relativo alla non autonoma esistenza della società D. s.r.l. rispetto alla società L. in quanto creata dalla medesima famiglia proprietaria della seconda società, perché se gli appalti a cooperative di facchinaggio da parte di imprese di trasporto sono legittimi perde di rilevanza ai fini della causa stabilire se committente sia stata l'una o l'altra società.

Motivi di equità consigliano di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 23 novembre 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 APRILE 1996.