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mercoledì 25 gennaio 2012

CORTE COSTITUZIONALE SENT. N. 89 DEL 17.03.1995

[OMISSIS]

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale e dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra AMIAT, Azienda municipale igiene ambientale torinese e FALIA, Federazione autonomista lavoratori igiene ambientale - SALP, Sindacato autonomista lavoratori piemontesi, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. - In una controversia ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossa dall'organismo locale (FALIA, Federazione autonomista lavoratori igiene ambientale - SALP, Sindacato autonomista lavoratori piemontesi) dell'associazione sindacale CONFEDERSAL (Confederazione sindacati autonomisti lavoratori), il Pretore aveva ritenuto che quest'ultima organizzazione possedesse il requisito di associazione a livello nazionale in quanto, seppure presente soltanto in sei regioni, mirava statutariamente a diffondersi su tutto il territorio, nell'ottica "della auspicata federalizzazione dello Stato italiano" (la Confederazione si poneva infatti come insieme di tre Federazioni: nord, centro e sud), "irrilevante essendo che questa" fosse prevista "nell'interesse della collettività dei popoli italiani e di tutte le risorse delle rispettive nazioni".

Nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza pretorile che, su tale premessa, aveva ravvisato l'antisindacalità del comportamento della azienda, il Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1994, questione di legittimità costituzionale degli artt. 271 del codice penale e 28 della legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione.

Premette il giudice a quo che la sommatoria di nazioni distinte di cui allo statuto della CONFEDERSAL non può considerarsi equivalente al concetto di nazione unitaria, non riducibile ad un mero àmbito territoriale, di cui al citato art. 28. A sostegno di tale assunto il Tribunale compie un excursus dell'uso che del concetto di nazione è stato fatto dal Costituente, concludendo nel senso che la norma dello statuto dei lavoratori postula associazioni che svolgono funzioni a beneficio del sistema nel suo complesso e non dei soli iscritti, così incentivando le più ampie forme possibili di aggregazione sindacale.

Tuttavia - prosegue il giudice remittente - l'art. 39 della Costituzione non richiede il "requisito nazionale"; la stessa formulazione della norma, inoltre, indicherebbe che vi sono interessi-base (qual è quello alla libertà sindacale nell'azienda) insiti nel diritto al lavoro, la cui garanzia sarebbe possibile soltanto attraverso la tutela immediata dell'organizzazione sindacale (intesa come comunità dei lavoratori). In tal senso potrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale, in relazione all'art. 39, primo comma, della Costituzione, dell'art. 28 citato, là dove esclude la legittimazione delle associazioni sindacali che non siano nazionali "ancorchè esistenti come sindacati di fatto".

Nel merito della controversia il giudice a quo rileva come la CONFEDERSAL non possa essere qualificata nazionale, aggiungendo altresì che essa appare anzi essere antinazionale ex art. 271 c.p. e, come tale, non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. L'art. 271 c.p., che tutela il sentimento nazionale ed opera come limite esterno dell'autonomia negoziale, non potrebbe considerarsi investito dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma, c.p., di cui alla sentenza n. 168 del 1986. Di conseguenza parrebbe necessario un intervento della Corte sulla norma onde rimuovere detto limite, intervento reso necessario anche dal fatto che "l'esistenza di organismi sindacali di distinte nazionalità nell'àmbito dello Stato costituisce un quid novum nel vigente ordinamento".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità per irrilevanza della questione relativa all'art. 271 c.p. e dell'infondatezza delle censure rivolte all'art. 28 della legge n. 300 del 1970.

Sotto il primo profilo l'Autorità intervenuta osserva che, ove dalla norma penale potesse argomentarsi l'illiceità dell'associazione, ciò si rifletterebbe sulla legittimità della stessa, a prescindere dal connotato definitorio "nazionale" adottato nell'art. 28.

Rileva altresì l'Avvocatura come il carattere nazionale riguardi la dimensione organizzativa della presenza sul territorio dell'organizzazione e non già la coerenza del suo statuto con la concezione politica di nazione intesa in senso unitario. Elemento, questo, d'incerta verificabilità ed inconferente al fine della delimitazione della legittimazione, siccome non rilevante quanto a rappresentatività e quindi non sintomatico dell'idoneità dell'azione sindacale.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 271 c.p. e 28 della legge n. 300 del 1970.

La prima norma è censurata in quanto, con l'affermare il disvalore dell'antinazionalità vietando le associazioni che si propongono o che svolgono un'attività diretta a distruggere o a deprimere il sentimento nazionale, viene a limitare l'autonomia associativa e a privare del requisito della nazionalità dette associazioni, non consentendo inoltre che siano costituite associazioni sindacali di distinte nazionalità nell'àmbito dello Stato. La norma dello statuto dei lavoratori è invece sospettata d'illegittimità costituzionale nella parte in cui consente la legittimazione attiva esclusivamente agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali.

2. - La questione concernente l'art. 271 c.p. è manifestamente inammissibile per l'evidente irrilevanza nel giudizio in corso dinanzi al giudice remittente, il quale è chiamato a pronunciarsi sull'appello avverso la sentenza del Pretore in tema di comportamento antisindacale.

La totale estraneità al thema decidendum, della citata norma incriminatrice, non consente di estrapolare dalla stessa criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali. Il sindacato di legittimità non può quindi essere ammesso; sul punto l'ordinanza di rimessione appare, non a caso, del tutto carente, sia con riguardo alla motivazione circa la rilevanza, sia in ordine al giudizio di non manifesta infondatezza.

3. - Analoga carenza, a prima vista, sembra ravvisabile anche con riferimento alla seconda delle descritte censure. Risulta tuttavia sufficientemente comprensibile il senso di queste, proponendosi il Tribunale di ottenere dalla Corte una decisione ampliativa delle ipotesi di legittimazione ad agire ex art. 28 con riferimento al requisito della dimensione nazionale. E dunque va esclusa l'inammissibilità della sollevata questione; la quale è peraltro infondata.

3.1. - Il procedimento di repressione della condotta antisindacale si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali, e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato. Il fatto che il legislatore abbia riservato la relativa azione a determinati soggetti collettivi, risulta coerente con la razionalità delle scelte poste a base di criteri per individuare la maggiore rappresentatività degli stessi, più volte scrutinate positivamente da questa Corte. In particolare la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentatività (cfr. la sentenza n. 54 del 1974 e, soprattutto, la sentenza n. 334 del 1988) è apparsa idonea a "consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale". Più in generale e con riferimento all'unica norma costituzionale sulla quale si sofferma in proposito il giudice a quo, questa Corte ha osservato come l'opzione nel senso di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniformi al principio solidaristico nel quale va inserito anche l'invocato art. 39 della Costituzione.

Ciò, naturalmente, non esclude che lo stesso legislatore possa in futuro dettare nuove regole idonee a realizzare diversamente "i princìpi di libertà e pluralismo sindacale additati dal primo comma dell'art. 39 della Costituzione", anche prevedendo strumenti di verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni (sentenza n. 30 del 1990). Ma il controllo di compatibilità tra l'indice della dimensione organizzativa nazionale e la realtà sociale esistente non può concludersi, allo stato, che con la conferma della non contrarietà del modello statutario al disegno del Costituente.

LA CORTE COSTITUZIONALE

P.Q.M.

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento alle medesime norme, dallo stesso Tribunale di Torino con l'ordinanza citata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/95.

Depositata in cancelleria il 17/03/95.