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giovedì 1 dicembre 2011

Art. 2120 c.c. - Disciplina del trattamento di fine rapporto


Art. 2120 cc - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

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Formulario: Modello richiesta anticipazione TFR

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Giurisprudenza sull'art. 2120 c.c.
Cass., massima sent. n.4529 del 08-07-1988
Le norme inderogabili statuenti un diritto a favore del lavoratore possono essere violate sia da un atto dispositivo del diritto già acquisito dal titolare, nel qual caso la rinuncia o transazione è colpita dall'invalidità (configurabile come annullabilità) comminata dal primo comma dell'art. 2113 c.c. ed è impugnabile con le modalità e nei termini previsti dallo stesso articolo, sia da un atto che impedisca al lavoratore l'acquisizione del diritto, nel qual caso l'atto - incidente sul cosiddetto momento genetico del diritto stesso - è viziato da nullità assoluta ed è sottratto alla disciplina posta dalla norma suddetta. Pertanto, la transazione con la quale il lavoratore riconosca il carattere autonomo, anziché subordinato, del rapporto di lavoro intercorso con la controparte fino ad una certa data, dalla quale la controparte stessa si obbliga ad assumerlo, resta soggetta alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ. solo per la parte risolventesi nella rinuncia del lavoratore a diritti già acquisiti e non anche per la parte risolventesi nella rinuncia a diritti non ancora maturati (come quello derivante, in tema d'indennità di fine rapporto, dalla continuità del rapporto stesso), riguardo ai quali, perciò, la transazione - colpita da nullità per contrarietà a norme imperative più che per frode alla legge - non preclude l'indagine sull'effettiva natura (autonoma o subordinata) del rapporto intercorso fra le parti nel periodo precedente l'accordo.

Cass., massima sent. n.8429 del 17-11-1987
Il sistema di liquidazione a scaglioni dell'indennità di anzianità, ferma l'infrazionabilità del rapporto di lavoro e cioè dell'anzianità di servizio, è consentito dall'art. 2120 c.c., sicché la sua applicabilità - eventualmente mediante utilizzazione, quanto alla determinazione dell'ammontare dell'indennità, dei criteri degli usi e dell'equità, richiamati (dopo la disciplina collettiva) dal citato art. 2120 c.c. - non può essere esclusa per la sola esistenza di una disposizione pattizia (come, nella specie, l'art. 42, parte generale, del contratto collettivo per i tessili del 1976) la quale stabilisca che, nel caso di passaggio di categoria, l'anzianità trascorsa come operaio o intermedio debba valere anche ai fini dell'indennità di anzianità, occorrendo invece, ai fini di detta esclusione, che il contratto collettivo (da interpretare anche alla stregua del comportamento delle parti successivo alla sua conclusione) detti una disciplina diversa da quella legale e tale da utilizzare per tutta la durata del rapporto la retribuzione percepita dal lavoratore nell'ultima categoria di appartenenza, come se il lavoratore fosse stato in questa inquadrato fin dall'inizio.