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giovedì 1 dicembre 2011

Art. 2099 c.c. - Retribuzione

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo [c.c. 2100, 2108, 2131] e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito [Cost. 36, 37; c.c. 1755, 2103, 2751, 2955, 2956; c.p.c. 545].

In mancanza di [norme corporative o di] accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice [, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali] [c.c. 1709].

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti [c.c. 2102], con provvigione o con prestazioni in natura [c.c. 1639, 2121].