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giovedì 1 dicembre 2011

Art. 2087 c.c. - Tutela delle condizioni di lavoro


L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
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Giurisprudenza sull'art. 2087 c.c.
Cass., massima sent. n. 15050 del 26.06.2009
In tema di infortunio sul lavoro derivante dai macchinari utilizzati dal lavoratore, ove il datore di lavoro abbia affidato ad un terzo uno studio della situazione aziendale in riferimento all'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, la responsabilità del terzo, che non ha segnalato al datore committente la presenza in azienda dei macchinari non conformi alla normativa di sicurezza e che sono stati causa di infortunio, non è esclusa dall'omissione del datore in ordine alla redazione della relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, essendo questo un adempimento successivo allo studio commissionato al terzo e presupponente la correttezza di questo.

Cass., massima sent. n. 1061 del 25.01.2012
L'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista l'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 c.p.p.., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalle relative date di emissione trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzate dal giudice.

Cass., massima sent. n. 12939 del 04.06.2007
L'art. 2049 c.c., disciplinando la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, con il comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente. Il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo.

Cass., massima sent. n. 17629 del 28.07.2010
In tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio di cui agli artt. 2948 n.4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966), secondo il quale la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale, riguarda per espressa previsione il solo diritto alla retribuzione e non si estende al diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ., la cui prescrizione (decennale in caso di azione di responsabilità contrattuale) decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche in corso di rapporto di lavoro.